Durata flessibile, possibilità di prestare servizio fino a tre mesi all’estero, apertura a giovani stranieri e competenze mutate per le Regioni. Ecco cosa cambia con il Servizio Civile Universale.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto attuativo della Riforma del Terzo Settore, avvenuta il 4 aprile, parte il Servizio Civile Universale.
Ecco cosa cambia, da questo momento in poi, per gli enti e i ragazzi che affrontano questa esperienza di volontariato:
- Fino a tre mesi all’estero. Come una sorta di “Erasmus”, il Servizio Civile Universale prevede la possibilità di prestare il proprio lavoro in un altro Paese dell’Unione Europea. La durata di questa parentesi, all’interno del periodo di servizio, è limitata ad un massimo di tre mesi.
- Apertura ai giovani stranieri. Se regolarmente residenti in Italia, da oggi anche i giovani stranieri che abbiano meno di 28 anni possono presentare domanda.
- Soddisfare la richiesta di partecipazione di tutti. Lo Stato si è impegnato a fare in modo che, gradualmente, sia possibile soddisfare la volontà di partecipazione di tutti i giovani che faranno domanda per il Servizio Civile. Già dal 2017 è stato allargato fino a 50.000 unità il numero di giovani che potranno fare questa esperienza.
- Competenze delle Regioni. Le Regioni e le province autonome, come riporta Servizio Civile Magazine, svolgeranno un ruolo consultivo nella fase di predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali, esprimeranno il parere in sede di Conferenza Stato-Regioni e saranno coinvolte nella valutazione dei programmi di intervento per specifiche aree territoriali approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potranno, comunque, attuare programmi di servizio civile universale con risorse proprie, previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sostenendo progetti di interesse territoriale.
- Regole di accreditamento degli enti. All’Albo degli enti di Servizio Civile Universale potranno iscriversi panche gli enti che operano esclusivamente nel territorio di un’unica regione e con una articolazione minima di 30 sedi di attuazione (ART 11 comma 4). Anche i soggetti di dimensione locale e regionale che si accreditano alle sezioni regionali dovranno disporre di un personale esperto al livello di ente nazionale. Sarà infatti necessaria una dotazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza biennale nelle relative funzioni, ovvero che abbia svolto specifici corsi di formazione. In particolare, ogni ente dovrà avere un coordinatore responsabile del SCU, un responsabile della sicurezza ai sensi del dlgs n. 81 del 2008, uno della formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori il quale dovrà anche occuparsi della valorizzazione delle competenze, un responsabile della gestione degli operatori volontari, uno per l’attività informatica, uno infine per le attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale.