Decreto Minniti e minori non accompagnati: cosa cambierà con le nuove leggi?

L’approvazione della legge 46/2017, che converte il Decreto Minniti, e della legge 47/2017, riguardante le “misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, apporta delle importanti modifiche normative in tema di immigrazione. Li ha sintetizzati ZOC Informa, l’approfondimento a cura dello Sportello legale del Centro Ascolto Stranieri della Caritas di Roma.

L'approfondimento su Decreto Minniti e Legge per la tutela dei Minori non accompagnati del Centro Ascolto Stranieri della CaritasImportanti cambiamenti ci sono stati negli ultimi mesi in tema di immigrazione. Il 2017 ha visto l’emanazione del cosiddetto Decreto Minniti, che ha completato ad aprile l’iter di conversione in Parlamento (legge 46/2017 – “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”). E ad aprile è stata approvata anche una legge nata con l’obiettivo di tutelare i minori stranieri non accompagnati, cioè bambini e adolescenti che arrivano in Italia senza nessun adulto che sia loro responsabile.

Il numero di giugno di ZOC Informa, il documento dello Sportello legale del Centro Ascolto Stranieri della Caritas di Roma, approfondisce proprio questi due argomenti sintetizzandone le principali modifiche normative che apporteranno.

Legge 13 aprile 2017, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Minniti (decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13)

“Accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale e contrasto dell’immigrazione illegale”.

  • Vengono istituite le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, presso tutti i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d’appello.
    Queste sezioni saranno competenti in merito a ciò che riguarda il mancato rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari o familiari, l’impugnazione del provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini dell’UE, diniego del ricongiungimento familiare, il riconoscimento dello stato di apolidia o della cittadinanza italiana, ecc.
  • Sono previste misure per migliorare e rendere più efficace la notifica dei provvedimenti relativi all’audizione del richiedente asilo presso la Commissione territoriale, riconoscendo valore alla posta elettronica certificata del responsabile del centro o della struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto, che si deve occupare di effettuare la consegna al destinatario.
    Viene dato più spazio e riconoscimento alla modalità di videoregistrazione del colloquio che il richiedente asilo deve tenere dinanzi la Commissione territoriale competente.
  • i Prefetti potranno promuovere, d’intesa con i Comuni e con le organizzazioni del terzo settore, ogni iniziativa utile all’implementazione dell’impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, promuovendo la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte tra i soggetti sopra indicati, e predisponendo appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell’immigrazione e dell’asilo.
  • Gli Hotspot prendono il nome di “Punti di crisi” e il loro sistema, previsto nel dlgs 142/2015, viene esteso anche al Testo Unico sull’immigrazione, il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Effettueranno le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, pur assicurando l’informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.
  • Per assicurare l’effettività delle espulsioni vengono potenziati i centri di permanenza per i rimpatri. Il Decreto stabilisce infatti che i CIE, già CPT, diventeranno CPR, centro di permanenza per i rimpatri. L’obiettivo è quello di assicurare in maniera più celere l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, e per questo motivo saranno adottate tutte le iniziative necessarie per garantire l’ampliamento della rete dei nuovi centri in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull’intero territorio nazionale.

Legge 7 aprile 2017 n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”

  • Definizione unica per tutte le fattispecie di Minore straniero non accompagnato: “il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabile in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.”
  • Il minore non accompagnato non può essere respinto alla frontiera ed è considerato appartenente alla categorie vulnerabili.
  • Il personale qualificato della struttura di prima accoglienza nel quale il minore viene accolto, al suo ingresso, svolge un colloquio volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione.
  • Nei cinque giorni successivi al colloquio, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l’esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all’ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità.
  • L’identità del minore straniero non accompagnato è accertata in via principale attraverso un documento identificativo dalle autorità di pubblica sicurezza, mentre la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni potrà disporre esami socio sanitari volti all’accertamento dell’età qualora non sia stata individuata in altro modo.
  • L’accertamento socio-sanitario dell’età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e se necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami sociosanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.
  • Su disposizione del tribunale per i minorenni tra i provvedimenti che possono essere presi intorno alla sfera giuridica del minore vi è anche il rimpatrio assistito e volontario che può essere adottato quando il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponde al superiore interesse del minore.
  • Istituzione del registro dei tutori volontari al quale possono essere iscritti anche privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da parte dei garanti regionali e delle province autonome per l’infanzia e l’adolescenza.
    Per maggiori informazioni: Tutore volontario per minori non accompagnati. linee guida

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  • Articolo pubblicato il 6 Giugno 2017