Co-progettazione dei servizi sociali: le linee guida della Regione Lazio

Quali sono le Linee guida della Regione Lazio in materia di co-progettazione dei servizi sociali tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo Settore? Ecco le condizioni e le fasi identificate dall’allegato A del DGR 326/2017.

Linee guida per la co-progettazione dei servizi sociali della Regione LazioDa giugno 2017 sono definite le procedure standard omogenee che guideranno le Amministrazioni locali del Lazio nella co-progettazione dei servizi sociali in partenariato con organizzazioni private.

La delibera DGR 326/2017

La delibera 326/2017, che dà attuazione alle norme della legge-quadro nazionale 328/2000 e della legge regionale 11/2016 di riforma del welfare del Lazio, riporta nell’allegato A le Linee guida per la co-progettazione dei servizi sociali. La Giunta regionale del Lazio offre, così, uno strumento utile per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell’ambito dei welfare. Lo scopo è quello di garantire elementi di qualità, efficacia e funzionalità nell’erogazione dei servizi in ambito sociale.

L’importanza della co-progettazione dei servizi sociali

È lo stesso assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio a manifestare l’importanza di questa novità. “La co-progettazione, così come stabilito dalla legge 328/2000 e dal DPCM attuativo del 30 marzo 2001, è uno strumento che promuove la collaborazione tra i diversi attori che si muovono nell’ambito del sociale e permette di diversificare i modelli organizzativi e le forme di erogazione dei servizi. Attraverso una corretta co-progettazione le Amministrazioni pubbliche possono favorire la partecipazione di soggetti no profit all’esercizio della funzione sociale, in applicazione dei principi di sussidiarietà, e nel rispetto dei principi di pari opportunità e trasparenza“.

La delibera, nelle Linee guida per la co-progettazione dei servizi sociali, specifica in modo particolare le condizioni e le fasi che devono essere soddisfatte.

Le condizioni per la co-progettazione

Nella co-progettazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • Attraverso la co-progettazione le Amministrazioni pubbliche saranno supportate e coadiuvate dai soggetti del Terzo settore nella ricerca di soluzioni tecniche utilizzabili per l’attuazione di progetti innovativi, che abbiano come obiettivo il soddisfacimento della domanda di servizi individuati dall’Amministrazione.
  • I soggetti della co-progettazione devono essere scelti con una procedura aperta a tutti i soggetti del Terzo settore. La collocazione degli stessi all’interno del piano di zona assume caratteristiche strategiche rispetto al modello di sussidiarietà. Dovrà essere garantita l’osservanza dei principi di trasparenza, economicità ed efficacia sia nella fase della programmazione e co-progettazione sia in quella di scelta dell’erogatore del servizio e di esecuzione dello stesso.
  • La titolarità delle scelte dovrà rimanere in capo all’Amministrazione. Lo strumento della co-progettazione potrà riguardare interventi innovativi e sperimentali, anche di attività complesse e dovranno essere messe in comune le risorse per l’attuazione di obiettivi e progetti condivisi.
  • La partecipazione dei soggetti del Terzo settore nelle successive fasi 1, 2, 3 e 4 dovrà essere svolta a titolo gratuito e dovrà essere specificato in fase di selezione che non potranno essere riconosciuti corrispettivi.
  • Dovranno essere definiti in maniera chiara i limiti dell’attività di coprogettazione, più in particolare dovranno essere specificati gli obiettivi da raggiungere tramite la co-progettazione, il ruolo dei singoli soggetti all’interno del progetto, le responsabilità dei soggetti, i tempi di realizzazione, l’ importo a disposizione, le eventuali tipologie e quote di co-partecipazione e cofinanziamento.
  • Gli elaborati progettuali dei soggetti che intendono partecipare dovranno contenere: analisi dei problemi, obiettivi, metodi e modalità degli interventi, proposta organizzativa e gestionale, analisi dei costi, specifiche sulla modalità di co-partecipazione. A tal fine i soggetti che vorranno prendere parte al processo, nel definire il progetto dovranno individuare interessi/modalità d’azione comuni e definire la struttura di governance, le rispettive quote di budget e le modalità d’integrazione.

Le fasi della co-progettazione

Fase 1 – Avvio della procedura di co-progettazione Pagina
L’Ente Pubblico predispone un documento con il settore d’intervento per il quale si intende concorrere alla co-progettazione. E’ bandita un’istruttoria pubblica allo scopo di identificare il/i soggetto/i del Terzo settore che si possano qualificare come partner dell’Ente pubblico.

Fase 2 – Individuazione del soggetto partner
Ai fini dell’individuazione del soggetto/i partner per la realizzazione della co-progettazione, l’Amministrazione indice l’istruttoria pubblica indicando il valore dell’affidamento, il tipo di procedura e i soggetti ammessi a partecipare, che secondo quanto previsto dall’art 1, comma 5, della legge 328/2000 e dagli artt 2 e 7 del DPCM 30.03.2001, sono soggetti del Terzo settore in forma singola o in raggruppamento temporaneo. L’istruttoria pubblica di co-progettazione deve garantire imparzialità, trasparenza e pari trattamento attraverso un’adeguata pubblicità che consenta a tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale, capacità tecnica e professionale, economica e finanziaria le stesse possibilità di partecipazione e permetta comunque il controllo sulla legittimità e correttezza delle procedure. I soggetti interessati potranno avanzare la propria proposta e sulla base dei requisiti posseduti e della proposta presentata, il soggetto pubblico procede alla selezione del soggetto/i partner.

Fase 3 – Realizzazione della co-progettazione
È la fase nella quale si avvia l’attività esecutiva di co-progettazione tra i responsabili tecnici del/dei soggetto/i selezionato/i ed i responsabili dell’Amministrazione pubblica, procedendo, quindi, alla discussione analitica e critica, alla definizione di variazioni, alla definizione degli aspetti esecutivi, tenendo conto degli obiettivi da conseguire.

Fase 4 – Approvazione dell’esito della co-progettazione e dell’accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto
Con provvedimento del Responsabile di procedimento dell’Ente, vengono approvati i risultati della co-progettazione ed è disposta la stipula dell’accordo di collaborazione.

Fase 5 – Stipula in forma di convenzione dell’accordo di collaborazione con il quale sono regolati i rapporti tra l’Ente locale e il terzo settore

Fase 6
1. Verifica delle prestazioni effettivamente erogate;
2. Conclusione delle attività e della partnership.

Le fasi identificate sono dettagliate nell’Allegato A della delibera.

La delibera disponibile online

È disponibile per il download il testo integrale della DGR 326/2017 e il suo Allegato A.

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  • Articolo pubblicato il 6 Luglio 2017