Educatore e pedagogista: riconosciute per legge le due professioni

Inserita nella legge di Bilancio la proposta di legge Iori che riconosce le professioni di pedagogista ed educatore professionale socio-pedagogico, distinguendo quest’ultima da quella di educatore professionale socio-sanitario

Educatore e pedagogista ora sono professioni riconosciute per leggePiena dignità e riconoscimento, da oggi, per 200 mila educatori e pedagogisti in Italia. Diventano figure professionali ben definite, riconosciute dalla legge, alle quali si accede attraverso determinati percorsi di formazione.

La proposta di legge Iori per riconoscere professionalmente educatore e pedagogista

La proposta di legge della deputata Vanna Iori è stata inserita nella legge di Bilancio appena licenziata della Commissione Bilancio della Camera, pronta per essere votata dall’Aula. Non ci si potrà più improvvisare educatori, parafrasando le parole pronunciate dalla stessa parlamentare. Specifici corsi di laurea sono stati identificati per formare chi si appresterà ad esercitare la professione di educatore e di pedagogista.
Altre forme di riconoscimento, in base all’età e all’anzianità di servizio, sono previste per chi già esercita da anni questi professioni così importanti nell’ambito del sociale per il contatto, e il ruolo, che assumono nella vita di moltissimi utenti con diverse tipologie di svantaggio.

Questo, dunque, è lo sbocco che ha preso il tanto atteso disegno di legge denominato “Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista”. Un momento storico e cruciale per coloro che fanno questo lavoro con una adeguata preparazione ed esperienza. Un punto fermo per i ragazzi che sognano di seguire questa strada e vogliono sapere se seguire un determinato corsa di laura possa loro garantire uno sbocco professionale garantito.

Formazione universitaria ed anni di esperienza: chi sarà educatore e pedagogista

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la legge di Bilancio al comma 115, in merito al riconoscimento delle professioni di educatore e pedagogista:

Il comma 115-bis definisce le figure professionali di educatore professionale socio-sanitario, educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista e traccia la loro formazione. In sintesi, all’educatore professionale socio-sanitario continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520. L’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico è subordinato al conseguimento della qualifica attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe di laurea L-19 Scienze dell’educazione e della formazione e la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 delle professioni sanitarie della riabilitazione. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education.

 

Il comma 115-ter definisce i servizi in cui educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista operano. Il comma 115-quater/quinquies/sexties disciplinano la fase transitoria: possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti, da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso determinati requisiti e intraprendono i corsi intensivi entro tre anni. Acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali definiti dalla legge e abbiano almeno cinquanta anni di età e dieci anni di servizio oppure almeno venti anni di servizio. Chi ha svolto l’attività documentata di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, può continuare ad esercitare l’attività di educatore ma non può avvalersi della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico»: tuttavia il mancato possesso della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico» o di «educatore professionale socio-sanitario» non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

“Tutti educano ma solo alcuni sono Educatori. Definire questa professione garantisce dignità alle persone di cui ci si prende cura” sono le parole con le quali spiega l’importanza di questa legge Andrea Zampetti, pedagogista della Cooperativa Sociale Kairos, attiva a Roma in percorsi di empowerment e inclusione socio-lavorativa.

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  • Articolo pubblicato il 21 Dicembre 2017