Approvata Riforma del Terzo Settore. Cosa cambia nel non profit?

Servizio Civile Universale, fiscalità, semplificazione normativa, una precisa definizione di Terzo Settore: quali sono le principali novità introdotte dalla riforma approvata ieri?

Dopo circa due anni dall’inizio dei lavori, la terza lettura alla Camera dei Deputati porta all’approvazione del disegno di legge Delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. In attesa che vengano emanati dal Governo i decreti delegati, vediamo in sintesi quali sono i principali cambiamenti nel mondo del non profit identificati da Vita.it:

  • Definizione unitaria di Terzo settore
    Negli ultimi 30 anni si sono sovrapposte leggi e relative definizioni per gli enti del Terzo Settore. Oggi si arriva ad una definizione unica per tutti, presente nell’art. 1: “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche”.
  • Semplificazione della normativa: Codice del Terzo Settore
    È prevista la stesura del Codice del Terzo Settore che semplificherà e riordinerà la normativa preesistente riguardante lo statuto civile delle persone giuridiche. Quali saranno le caratteristiche principali del Codice?

    Conterrà disposizioni generali applicabili a tutti gli enti, individuerà le attività di interesse generale svolte dalle organizzazioni del terzo settore e la loro differenziazione tra i diversi tipi di ente, definirà forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo, prevederà il divieto di redistribuzione degli utili, determinerà le modalità di rendicontazione, verifica, controllo, informazione ispirate alla trasparenza e le modalità di tutela dei lavoratori e della loro partecipazione ai processi decisionali. – da Vita.it

    Sarà, inoltre, definito un Registro Nazionale del Terzo Settore e il Cosiglio Nazionale del Terzo settore, il quale accorperà l’Osservatorio del Volontariato e quello dell’Associazionismi di promozione sociale.

  • Nuova definizione di impresa sociale
    Solo 700 imprese sociali sono sorte dopo la Legge 155/2006, che le ha definite. Da oggi l’impresa sociale viene definita come “organizzazione privata che svolge attività d’impresa per le finalità di cui all’articolo 1, che destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale ma può remunerare il capitale investito nella misura pari a quanto oggi in vigore per le cooperative a mutualità prevalente, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività“.
  • Revisione della normativa in materia di volontariato e promozione sociale
    Viene prevista l’armonizzazione della normativa su volontariato e promozione sociale, la promozione del volontariato anche in collaborazione con il sistema scolastico e la valorizzazione dell’esperienza dei volontari in ambito formativo e lavorativo. I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) potranno essere gestiti non solo dalle organizzazioni di volontariato ma da tutti gli enti del terzo settore (sebbene negli organi di governo la maggioranza deve essere garantita al volontariato) e i servizi saranno erogati a tutti gli enti che si avvalgono di volontari. È inoltre prevista la costituzione di organismi di coordinamento regionali e sovraregionali con funzione di programmazione e controllo dei CSV.
  • Servizio civile Universale
    Il servizio civile universale, si aprirà ai cittadini stranieri regolarmente residenti, prevederà uno status giuridico specifico per i volontari in servizio civile e modalità di accreditamento per gli enti titolari di progetto. Il progetto avrà una durata variabile tra otto mesi e un anno con possibilità di adeguamento alle esigenze di vita e lavoro del giovane volontario, con la previsione che il servizio sia prestato in parte in uno degli Stati membri dell’Unione europea nonché per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo svilupo anche nei Paesi extra europei. Il servizio civile potrà essere riconosciuto a fini formativi e lavorativi.
  • Fiscalità e sostegno economico
    È prevista la semplificazione della normativa fiscale e l’istituzione di misure di supporto come alcuni strumenti di finanza sociale, l’agevolazione delle donazioni, la costituzione di un fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il consolidamento e una più trasparente regolazione del cinque mille. Viene però richiesta maggiore trasparenza alle organizzazioni del terzo settore.
  • Supporto a interventi innovativi
    Un fondazione di diritto privato, Italia Sociale, sosterrà con risorse finanziarie e competenze gestionali gli enti di terzo settore che, attraverso interventi innovativi, produrranno beni e servizi che si caratterizzeranno per l’elevato impatto sociale e occupazionale.
  • Articolo pubblicato il 26 Maggio 2016